Certificato per Detenzioni Armi

Il Decreto Legislativo n. 121 del 29 settembre 2013, entrato in vigore il 5/11/13, stabilisce che chi detiene armi (bianche, da sparo o da fuoco) deve presentare un certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione; in pratica lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto, previsto dall'art. 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol.

Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro che nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, abbiano già di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi in corso di validità.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi.

Qualora ritenuto necessario potranno essere richiesti ulteriori esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture pubbliche.

 

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